Faq Superbonus 110%

1. Come funziona il Superbonus?
Con il Superbonus gli interventi di efficientamento energetico (es. cappotto termico e sostituzione
caldaia) e di messa in sicurezza antisismica degli edifici godranno di un’aliquota di detrazione
pari al 110% del costo degli interventi effettuati. Questa aliquota si applicherà alle spese
sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il beneficiario potrà scegliere se utilizzare
la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo (questo nel caso in cui effettui
direttamente la spesa pagando l’impresa o le imprese che eseguiranno gli interventi), se optare
per lo sconto in fattura applicato dall’impresa o dalle imprese, oppure per la cessione del credito
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione. L’impresa o le
imprese, che effettueranno lo sconto, acquisiranno un credito d’imposta pari al 110% dello sconto
applicato in fattura. Tale credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione sempre in cinque
quote annuali di pari importo.

2. Chi potrà usufruirne?
Potranno beneficiare della detrazione al 110%:
a. i condomìni per interventi sulle parti comuni;
b. le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
su unità immobiliari;
c. gli Istituti autonomi case popolari (IACP). In questo caso, il limite di tempo per
godere della detrazione al 110% sulle spese relative a interventi di riqualificazione
energetica è il 30 giugno 2022.
d. le cooperative di abitazione a proprietà, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
e. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e le
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
f. le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

3. Quali tipi di interventi si potranno effettuare?
Per quanto riguarda il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico sarà necessario
effettuare almeno uno dei seguenti interventi trainanti al fine di usufruire della detrazione
maggiorata al 110% ed eventualmente dello sconto in fattura o della cessione del credito:
a. intervento di isolamento termico delle strutture opache (ad esempio il cosiddetto
cappotto termico) sulle superfici verticali, orizzontali e inclinate che interessino
almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. L’edificio interessato
può essere un condominio, un edificio unifamiliare, oppure un’unità immobiliare
situata all’interno di edifici plurifamiliari purché sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o più accessi autonomi;
b. intervento sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di:

  • caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del
    riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
    regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013
    (ηs ≥ 90%);
  • pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde
    geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e
    relativi sistemi di accumulo;
  • impianti di microcogenerazione;
  • collettori solari per la produzione di acqua calda;
    destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva nel caso di pompe
    di calore reversibili, e alla produzione di acqua calda sanitaria.

c. inoltre, sempre per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, ed
esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, si potrà
effettuare l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
d. per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari purché siano funzionalmente indipendente e dispongano di uno o più
accessi autonomi, l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti dotati di:

  • caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del
    riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
    regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013
    (ηs ≥ 90%);
  • pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde
    geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e
    relativi sistemi di accumulo;
  • impianti di microcogenerazione;
  • collettori solari per la produzione di acqua calda;
    destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva nel caso di pompe
    di calore reversibili, e alla produzione di acqua calda sanitaria.

e. inoltre, sempre per gli interventi sugli edifici unifamiliari o su unità immobiliari
situate all’interno di edifici plurifamiliari purché siano funzionalmente indipendente
e dispongano di uno o più accessi autonomi, ed esclusivamente per le aree non
metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/ 50/CE, la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti potrà essere
effettuata con impianti di caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori
previsti almeno per la classe 5 stelle. Infine, esclusivamente per i comuni montani
non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio
2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, si potrà effettuare l’allaccio a sistemi di
teleriscaldamento efficiente.

Qualora si effettuino, o sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, altri interventi previsti
dall’ecobonus (es. infissi, schermature solari, sistemi di building automation,), o si proceda
all’installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, si potrà godere di una detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi, a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
interventi strutturali sopracitati. Gli interventi eseguiti devono comportare nel loro complesso il
miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della
classe energetica più alta.
Inoltre, si potranno effettuare tutti gli interventi compresi nel cosiddetto sisma bonus, ossia tutti
gli interventi che hanno l’obiettivo di rendere più sicuro l’edificio in termini di minore rischio
sismico. Si godrà poi della detrazione al 110% anche per la realizzazione di sistemi di
monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se effettuata congiuntamente ad un
intervento antisismico sull’edificio. Inoltre, il beneficiario che ha effettuato interventi antisismici
riceverà la detrazione al 110% anche sulle spese relative all’eventuale installazione di impianti
fotovoltaici e di sistemi di accumulo.

4. È sempre obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti per ottenere la
detrazione o il credito d’imposta al 110%?
Si, salvo l’ipotesi in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, o gli interventi
strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. In tali casi, la detrazione
o il credito d’imposta al 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, previsti
dall’ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti,
ferma restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi
energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

5. Ci sono ulteriori vincoli da rispettare per ottenere il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico?
Sì, fermo restando la necessità di eseguire almeno uno degli interventi trainanti, è necessario
conseguire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (condominio o
unifamiliare) o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Il
miglioramento di almeno due classi energetiche potrà essere ottenuto anche realizzando,
congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, tutti gli altri interventi previsti
dall’ecobonus (come la sostituzione di infissi, serramenti, schermature solari, sistemi di building
automation, etc.), compresa anche l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
per l’energia prodotta, e dovrà essere dimostrato mediante la redazione di due appositi attestati
di prestazione energetica, ante e post intervento, secondo le indicazioni che saranno specificate
nel decreto che sarà emanato ai sensi del comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63
del 2013.

6. Se il mio edificio si trova in classe A3 mi basterà salire alla classe A4 per veder riconosciuta la detrazione o credito d’imposta al 110%?
Sì, la legge specifica che dove non sia possibile conseguire il miglioramento di due classi
energetiche, sia sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, per l’appunto l’A4.

7. Se l’ammontare della detrazione spettante in un anno eccede l’imposta lorda posso recuperare l’incentivo negli anni successivi?
No, la parte non utilizzata di detrazione in un determinato anno non può essere utilizzata negli
anni successivi

8. Se volessi rifare gli infissi, posare il cappotto termico, installare i pannelli solari, potrei farlo senza esborso monetario?
Sì, con la norma del Superbonus, è possibile effettuare alcuni interventi di ristrutturazione
(riqualificazione energetica e antisismico) senza alcun esborso monetario optando, secondo le
modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in luogo della
detrazione fiscale, per lo sconto in fattura. In questo caso, l’impresa riceverà un credito d’imposta
pari al 110% del valore dello sconto applicato in fattura.

9. Come potrà utilizzare il credito d’imposta il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura?
L’impresa potrà utilizzare direttamente il credito d’imposta in compensazione in F24 in cinque
quote annuali o, potrà cederlo a qualunque altro soggetto (imprese, banche, privati cittadini,
etc.).

10. Quante volte può essere ceduto il credito di imposta?
Il credito d’imposta potrà essere ceduto illimitatamente a qualsiasi soggetto

11. Se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA
o dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto
alla detrazione, quel soggetto perde il credito che ha ricevuto?
No, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il
credito d’imposta.

Unità immobiliari in edifici condominiali

12. Per le unità immobiliari in un condominio quali interventi sono ammessi?
Chi vive in condominio potrà fruire del Superbonus per tutti gli interventi di efficientamento
energetico sulle parti comuni (interventi trainanti) che danno diritto alla detrazione al 110%.
L’esecuzione di almeno un intervento trainante dà diritto, inoltre, ad effettuare su ogni singola
unità immobiliare gli interventi previsti dall’ecobonus quali per esempio la sostituzione degli
infissi, la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo
esistente e se necessario l’eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione (per, esempio i
collettori e i tubi), emissione (per esempio i corpi scaldanti comprendenti anche i sistemi a
pavimento purché compatibili con il generatore di calore) nonché i sistemi di regolazione e
trattamento dell’acqua. In più è possibile installare impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e
colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le
colonnine possono essere installati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari. Si
precisa che tali interventi dovranno essere realizzati contestualmente agli interventi “trainanti”,
e che dovranno comportare un miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

13. Le spese per la coibentazione del tetto rientrano nel Super bonus?
Sì, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno, che
anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del
25% della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

14. Perché si configuri la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti è sufficiente la sostituzione del sistema di generazione del calore oppure vanno sostituite anche le tubazioni e i terminali?
La sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere della detrazione al 110%. Sono
ammesse le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione (sistemi
scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche).

15. Se cambio le finestre comprensive di infissi del mio appartamento in condominio
posso beneficiare del Superbonus?
Si se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal
condominio, si certifica il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio e le finestre
comprensive di infissi possiedono le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto
19 febbraio 2007 .

16. Se sostituisco la caldaia del mio appartamento in condominio posso beneficiare
del Superbonus?
Si, se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal
condominio, e la caldaia possiede le caratteristiche indicate nell’articolo 14 del decreto legge n.
63 del 2013.

17. Per i condomini è possibile, come intervento trainante, realizzare un impianto
centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria? O si deve comunque
sostituire l’impianto di riscaldamento?
Sono incentivati al 110% gli interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua
calda sanitaria, purché si consegua il miglioramento di due classi energetiche. E’ possibile quindi
installare l’impianto di sola produzione di acqua calda sanitaria se questa funzione era assolta
dallo stesso generatore di calore destinato anche alla climatizzazione invernale. In linea con il
comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 1993 che, per le nuove installazioni e le ristrutturazioni,
prevede che l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di
utenze debba essere dotato di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla
climatizzazione invernale salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che
l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico. In linea con l’intervento
ammesso all’ecobonus è consentita soltanto la produzione di acqua calda con pompa di calore e
collettori solari termici.

18. Se il condominio realizza uno degli interventi trainanti (cappotto o caldaia) posso
beneficiare del Superbonus anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico
sulla mia singola unità immobiliare ?
Sì, anche al fine di consentire che gli interventi nel loro complesso realizzino il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell’edificio.

19. Per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni dei condomìni, chi beneficerà
delle detrazioni?
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, ogni condomino godrà della detrazione calcolata
sulle spese imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri
individuati dall’assemblea condominiale.

20. L’inquilino di un appartamento preso in locazione può beneficiare del Superbonus?
Sì, anche il locatario, con un contratto registrato di locazione, può beneficiare della detrazione al
110% (ricordando che, ai fini dell’esecuzione dei lavori, è necessaria l’approvazione del
proprietario).

Edifici unifamiliari e unità immobiliari in edifici plurifamiliari

21. Se si intende ristrutturare un edificio unifamiliare attualmente privo di sistema di
riscaldamento (si pensi ad esempio a case rurali), si può beneficiare dell’ecobonus
per la realizzazione del nuovo impianto?
No, il comma 1 dell’art. 119 del Decreto Rilancio richiama l’art. 14 del decreto-legge n. 63 del
2013 che agevola gli interventi di coibentazione delle strutture che delimitano il volume riscaldato
confinanti con l’esterno, vani freddi e terreno e la sostituzione di impianti di climatizzazione
esistenti.

Interventi di riqualificazione energetica

22. Per beneficiare del Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica,
quali adempimenti devono essere rispettati?
Occorre il rilascio dell’asseverazione da parte il tecnico abilitato, che certifichi che l’intervento
realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Inoltre, nel caso in cui si eserciti l’opzione della cessione o dello sconto in fattura, il beneficiario
dovrà anche ottenere il visto di conformità sui presupposti che danno diritto alla detrazione
fiscale. Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro)
o dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

23. Ci sono limiti al numero di unità immobiliari in un condominio sulle quali posso
effettuare gli interventi di efficientamento energetico?
Si, per interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
e sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio in condominio, è possibile accedere al
Superbonus al massimo per due unità. Si ricorda tuttavia che è possibile fruire del Superbonus
per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle unità immobiliari all’interno del
condominio solo se tali interventi sono effettuati congiuntamente agli interventi effettuati sulle
parti comuni del condominio che danno diritto al Superbonus. Per tali ultimi interventi, tuttavia,
il condomino avrà diritto a fruire del Superbonus con riferimento ai costi a lui imputati dal
condominio indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del
condominio.

Interventi anti sismici

24. Per beneficiare del Superbonus per gli interventi antisismici, quali adempimenti
devono essere rispettati?
Per gli interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della
direzione degli interventi delle strutture e del collaudo statico, iscritti agli ordini o ai collegi
professionali di appartenenza, dovranno asseverare l’efficacia degli interventi al fine della
riduzione del rischio sismico.
Inoltre, nel caso in cui si eserciti l’opzione della cessione o dello sconto in fattura, il beneficiario
dovrà anche ottenere il visto di conformità sui presupposti che danno diritto alla detrazione
fiscale. Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro)
o dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

25. Ci sono limiti al numero di unità immobiliari sulle quali posso effettuare gli
interventi ai fini del sisma bonus?
No, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero
superiore alle due unità. L’unico requisito è che esse si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. La
suddivisione dei comuni italiani per rischio sismico è consultabile a questo link che rinvia ad una
pagina del sito del Dipartimento della Protezione Civile.

26. In caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, si può beneficiare del Super
bonus?
Sì, rientrano nel Superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio,
purché non si modifichi la volumetria dell’edificio, ai sensi del comma 1 lettera d) dell’articolo 3
del d.P.R. n. 380 del 2001.

27. I professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni relative al super bonus
devono rispettare obblighi specifici?
Sì, i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni devono dotarsi di una polizza di
assicurazione della responsabilità civile con massimale non inferiore a 500 mila euro, e comunque
commisurata agli interventi da asseverare, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello
Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

 

Fonte delle notizie riportate in questa pagina Agenzia delle Entrate Luglio 2020

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