Lo Sconto in Fattura

pittore ristrutturazione

Ristrutturazioni con Sconto in Fattura

Stop a sconto in fattura e cessione del credito: in GU il Decreto Legge n. 11/2023 che mette un punto ad ogni possibilità di sconto in fattura e cessione di tutti i crediti edilizi

Si tratta di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato.
È pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo
dovuto.
Come previsto dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, il fornitore, a sua volta,
recupera il contributo anticipato come credito d’imposta, di importo pari alla detrazione
spettante, e lo può cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
intermediari finanziari, senza possibilità di successiva cessione, fatta salva la possibilità
di due ulteriori cessioni del credito, solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”.
Per soggetti “qualificati” si intendono:
a) banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993)
b) società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del
citato Testo unico
c) imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto
legislativo n. 209/2005.

La Cessione del Credito
È la possibilità di cedere il credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, a:

  • fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • istituti di credito e intermediari finanziari.

La legge non prevede l’ulteriore cessione del credito, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto all’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993)
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato Testo unico
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.

Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto
Come prevede l’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, è possibile effettuare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per gli interventi indicati nelle lettere a), b), d) e h):

  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia
  • manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni degli edifici)
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (se effettuati a partire dal 2022)
  • installazione di impianti fotovoltaici.

Gli adempimenti per la cessione o lo sconto
Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, dal 12 novembre 2021 è previsto l’obbligo per il contribuente di richiedere:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta
  • l’attestazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abilitati.

Le spese sostenute per il rilascio di tali documenti rientrano tra le spese detraibili e possono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

L’obbligo di richiedere visto di conformità e attestazione della congruità delle spese
non sussiste:

  • per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio
  • per le opere classificate come “attività di edilizia libera”, ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n. 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018, della normativa regionale.

Il visto di conformità deve essere rilasciato (come prevede l’articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997) dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.

L’attestazione deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori da eseguire (descritti sui documenti di spesa o, se presenti, nei capitolati). In pratica, essa deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono e al loro insieme.

La comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate
La scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate.
La comunicazione va inviata, solo in via telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022 (provvedimento successivamente modificato da quello del 10 giugno 2022).

La comunicazione dell’opzione relativa alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari deve essere trasmessa mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:

  • dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, per gli interventi per i quali non sussiste l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute
  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità, per tutti gli altri interventi.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:

  • dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, per gli interventi per i quali non sussiste l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute
  • per tutti gli altri interventi, dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario

Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione va inviata da uno dei condòmini incaricato.

Nei casi di invio da parte dell’amministratore di condominio o del condomino, il soggetto che rilascia il visto indicato nella comunicazione è tenuto a confermarlo mediante l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Nel caso di opzione per la cessione del credito corrispondente alle rate residue non fruite, la comunicazione deve essere inviata, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Solo nel caso di interventi per i quali non è previsto l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute la comunicazione va inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

Desideri ricevere un Preventivo Gratuito e senza impegno?