Ristrutturazioni 110 per cento: interventi aggiuntivi o trainati

Il Superbonus per Ristrutturazioni 110 per cento spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati.

Interventi di efficientamento energetico
Il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, nonché rispettare le condizioni indicate nel paragrafo 6.

Gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 danno diritto al Superbonus, a prescindere dalla effettuazione degli interventi di isolamento
termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (interventi trainanti), qualora questi ultimi non possono essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio9 o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Ai fini del Superbonus è, comunque, necessario che gli interventi indicati nel citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Installazione di impianti solari fotovoltaici

Il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per
l’installazione di:

  • impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1,
    comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR n. 412 del 1993:
  • sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o
    successiva all’installazione degli impianti medesimi.
  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di
    isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di
    climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus.
  • cessione in favore del GSE, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto
    legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non
    condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche)10. Con decreto del
    Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi del comma 9 del medesimo articolo
    42-bis, sono individuati i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione
    dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 48.000, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguito congiuntamente ad un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista dall’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a euro 3.000, è elevata al 110%

 

Fonte delle notizie riportate in questa pagina Agenzia delle Entrate Luglio 2020

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