Asseverazione Superbonus 110%

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto attuativo relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal decreto Rilancio.

Con questo provvedimento viene, infatti, pubblicata la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.

L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

Il decreto è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

E’ invece in fase di completamento l’iter per ottenere il concerto del MEF, MATTM e del MIT sul decreto attuativo che definisce i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110%.

Asseverazione

Il Tecnico Abilitato antepone alla sottoscrizione dell’Asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Tecnico Abilitato, all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine
professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione
nell ’Albo professionale e di svolgimento della libera professione.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, costituiscono, inoltre, elementi essenziali
dell’asseverazione, a pena di invalidità:
a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere
ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata,
anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’articolo 6;
b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza
allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli
interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.

Il Tecnico Abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della Polizza di
Assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del
documento di riconoscimento.

Non sono considerati validi, ai fini del presente decreto, le Polizze di Assicurazione stipulate con le
imprese di assicurazione extracomunitaria, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea, o non aderente allo
Spazio economico europeo. È consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

Il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e
all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle Asseverazioni; a tal fine, il Tecnico
Abilitato dichiara che il massimale della Polizza di Assicurazione allegata all’Asseverazione è
adeguato. In ogni caso il massimale della Polizza di Assicurazione non può essere inferiore a €
500.000.

L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere
per la loro realizzazione, nei limiti previsti all’articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio ed è
redatta:

a) secondo il modulo tipo di cui all’allegato 1, che contiene gli elementi essenziali
dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano
conclusi;
b) secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali
dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di
avanzamento lavori.

L’asseverazione di cui al comma7, lettera b) è comunque seguita, dopo il termine dei lavori,
dall’asseverazione di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Termini e modalità di trasmissione dell’asseverazione

L’asseverazione di cui all’articolo 2, previa registrazione da parte del Tecnico Abilitato, è compilata
on-line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al presente
decreto. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla
pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto
sito.

L’Asseverazione è trasmessa, con le modalità di cui al comma 1, entro 90 giorni dal termine dei
lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.

A seguito della trasmissione di cui al comma 1, il Tecnico Abilitato riceve la relativa ricevuta di
avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.

Le comunicazioni tra ENEA e Tecnico Abilitato, ad eccezione della comunicazione di cui
all’articolo 6, comma 2, avvengono tramite l’area personale riservata allo stesso nel portale
informatico di cui al comma 1.

Verifiche ai fini dell’accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui
all’articolo 121 del Decreto Rilancio

Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di
cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità
dell’Asseverazione ai sensi dell’articolo 5, ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del
portale di cui all’articolo 3, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita. In
particolare, per ogni istanza, verifica che sia fornita dichiarazione:

a) che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
b) per tutti gli interventi oggetto dell’Asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del Decreto Requisiti Ecobonus garantiscano:
i. la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto;
ii. che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
c) che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b) e c), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
d) della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’articolo 3, comma 2 del Decreto Requisiti Ecobonus;
e) che l’Asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal Tecnico Abilitato;
f) che nell’Asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
g) del Tecnico Abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’articolo 6;
h) che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della Polizza di Assicurazione è
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi
oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;
i) che, per la Polizza di Assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della
polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa,
che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.

ENEA, all’esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale
informatico dedicato di cui all’articolo 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all’articolo
6, comma 1, lettera f) del Decreto Requisiti Ecobonus, comprensiva del codice identificativo della
domanda.

Nei casi in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere per la loro
realizzazione, ai fini della verifica di cui alle lettere b), c), d), g) del comma 1, è acquisita
dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal
progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come
evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate. In
tali casi l’ENEA, all’esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del
portale informatico dedicato di cui all’articolo 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera f) del Decreto Requisiti Ecobonus, comprensiva del codice
identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di “stato di avanzamento lavori”. Tale
codice identificativo è abilitante all’accesso alle opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio
per un ammontare massimo pari al valore economico dello stato di avanzamento lavori dichiarato.

Nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, il tecnico abilitato, al termine dei lavori e nel
rispetto dei tempi previsti dall’articolo 3, dovrà fornire l’asseverazione di cui all’articolo 2, comma
7, lettera a).ENEA, all’esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del
portale informatico dedicato di cui all’articolo 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera f) del Decreto Requisiti Ecobonus, comprensiva del codice
identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di “intervento realizzato”. Tale codice
identificativo è abilitante al riconoscimento degli importi residui rispetto a quanto previsto dal
comma 3 del presente articolo.

Nei casi in cui, trascorsi 48 mesi dalla trasmissione dell’asseverazione di cui al comma 3, non sia
pervenuta l’asseverazione di cui al comma 4, ENEA comunica la mancata conclusione dei lavori
all’Agenzia delle entrate per il seguito di competenza.

Controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione

I controlli a campione sulla regolarità delle Asseverazioni, anche rispetto alle dichiarazioni di cui
all’articolo 4, nonché volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle
detrazioni fiscali di cui all’articolo 119 commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, sono svolti da ENEA
secondo le modalità e le procedure, in quanto compatibili con il presente decreto, previste dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
in data 11 settembre 2018, serie generale n. 211.

ENEA, in conformità e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 11 maggio 2018, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto
per le istanze presentate nell’anno 2020 ed entro il 31 gennaio 2021 per le istanze presentate
nell’anno 2021, elabora e sottopone alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e
la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico un programma di controlli a
campione sugli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali oggetto delle Asseverazioni e sulla
regolarità delle Asseverazioni stesse.

Il campione delle istanze sottoposte a controllo è definito nel limite minimo del 5% delle
Asseverazioni annualmente presentate. ENEA esegue i controlli di cui al comma 1 su tutte le
asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020.

Il programma di cui al comma 2 specifica le istanze da sottoporre a controllo documentale e a
controllo in situ, i quali non sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a
controllo, secondo le procedure di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11
maggio 2018.

Le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del programma di cui al comma 2 sono trasmesse da
ENEA alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
del Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale, anche al fine di avviare gli
eventuali procedimenti sanzionatori di cui all’articolo 6.

Sanzioni

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la Direzione
generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello
sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa. Al
procedimento si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del
Ministero dello sviluppo economico, a seguito della comunicazione di cui all’articolo 5, comma 5,
procede nei confronti del Tecnico Abilitato che ha sottoscritto l’asseverazione infedele con la
contestazione di cui all’articolo 14 della legge n. 689 del 1981.

La contestazione di cui all’articolo 14, della legge n.689 del 1981, è effettuata per il tramite di posta
elettronica certificata.

Comunicazione alla Agenzia delle entrate e al Ministero dell’economia e delle finanze

La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del
Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato la contestazione di cui all’articolo 6,
comma 3, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati
e gli argomenti esposti negli scritti difensivi ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 689 del 1981,
qualora ritenga fondato l’accertamento, contestualmente all’adozione dell’ordinanza di ingiunzione,
trasmette all’Agenzia delle entrate territorialmente competente nonché al Ministero dell’economia e
delle finanze, l’elenco completo delle Asseverazioni o delle attestazioni prive del requisito della
veridicità, per assicurare lo svolgimento delle attività che comportano la decadenza dal beneficio e
per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata, provvedendo a darne
comunicazione all’ordine professionale di appartenenza del Tecnico Abilitato interessato.

Rendicontazione attività

Le spese sostenute da ENEA sono riconosciute a valere e nei limiti delle risorse di cui all’articolo
14, comma 2-quinquies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in conformità ai criteri e alle
modalità di rendicontazione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2018, serie generale n.
211.

 

Fonte delle notizie riportate in questa pagina: Ministero dello sviluppo economico

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