CILA-Superbonus
Con la conversione in legge del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) sono entrate definitivamente in vigore le modifiche apportate al Decreto Rilancio. Tra cui quelle relative ai commi 13-ter, 13-quater e 13-quienquies, art. 119 del D.L. n. 34/2020.
Considerate le differenze esistenti nella modulistica per CILA sul territorio nazionale, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha provveduto alla emanazione di un modulo dedicato, utilizzabile solo per le finalità del richiamato art. 33 della l. 108/2021; detto modulo è stato approvato mercoledì 4 agosto 2021 in sede di Conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, è stato pubblicato nel pomeriggio dello stesso giorno sul sito del Ministero della Funzione Pubblica, ed è entrato in vigore il giorno successivo, 5 agosto.
Ristrutturazione Appartamenti Roma
il modulo contiene solo le informazioni essenziali;
- devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio);
- per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione;
- non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.
- la documentazione progettuale da allegare è improntata alla massima semplificazione, anche perché le necessarie asseverazioni da parte del tecnico sono già trasmesse all’Enea;
- l’elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare;
- per gli interventi in edilizia libera, basterà una semplicissima descrizione dell’intervento nel modulo;
- si utilizza la CILA anche per opere strutturali per le quali era sempre richiesta una SCIA;
- è ammessa una CILA in variante.
Significativa la modifica a pagina 7 con Elaborato progettuale: “L’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento, che può essere inserita direttamente nel presente modello”.
Inoltre, con la modifica dell’art. 49 del Testo Unico Edilizia, sempre per gli interventi di superbonus che non prevedono demolizione e ricostruzione dell’edificio, il superbonus decadrà unicamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA-Superbonus;
- interventi difformi alla CILA-Superbonus presentata;
- assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o ante ’67;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni richieste dal comma 14, art. 119 del Decreto Rilancio.