Come realizzare un nuovo ambiente di casa

Nella Ristrutturazione casa Roma, per realizzare un nuovo ambiente devi seguire la normativa del Comune di Roma rispettando tutte le caratteristiche indicate (misure minime, altezza minima…)

Abitazioni: Nei piani destinati ad uso di abitazione debbono essere rispettati i seguenti requisiti:

  1. per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 m2 per i primi 4 abitanti ed a 10 m2 per
    ciascuno dei successivi;
  2. le stanze delle abitazioni non debbono avere superficie inferiore a 9 m2; se esse sono destinate a stanze da letto per due
    persone la loro superficie non può invece essere inferiore 14 m2;
  3. ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 m2; il «posto di cottura», eventualmente annesso al
    locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di
    aspirazione forzata sui fornelli;
  4. l’alloggio mono stanza deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 m2 se per una persona e
    non inferiore a 38 m2 se per due persone;
  5. tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scale e ripostigli debbono
    fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso;
  6. per ciascun locale di abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di
    fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della
    superficie del pavimento;
  7. l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,70 m;
  8. le stanze da letto e quelle di soggiorno debbono essere dotate di finestra apribile all’aria aperta.

Nel caso di altezze interpiano inferiori a 3,20 m dovrà essere apportata una proporzionale riduzione anche alla volumetria
edificabile nelle varie zone di P.R.G. quando queste siano state stabilite tenendo conto di tale valore.

Cucine, bagni e gabinetti

  1. Le cucine debbono avere un’altezza non inferiore a quella degli altri ambienti, cubatura non inferiore a 15 m3 ed almeno una
    finestra apribile all’aria aperta della superficie minima di 1,50 m2;
  2. l’altezza utile minima interna dei locali adibiti a bagni e gabinetti è fissata in 2,40 m. La stanza da bagno deve essere fornita
    di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura
    all’esterno è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera;
  3. per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da
    bagno o doccia, lavabo.

Corridoi, disimpegni e ripostigli:

  1. L’altezza minima interna di corridoi, disimpegni in genere e ripostigli è fissata in 2,40 m;
  2.  non possono essere considerati quali ripostigli o simili gli ambienti, muniti di finestra apribile, che abbiano una superficie
    superiore a 4 m2.

Sottotetti abitabili: I sottotetti abitabili debbono avere una cubatura di 25 m3 essere muniti di contro soffitto con una camera d’aria d’altezza non
minore di 25 cm ventilata a mezzo di aperture verso l’esterno munite di griglie e avere tra il piano del pavimento ed il soffitto
un’altezza non minore di 2 m misurata alla parete verso l’imposta del tetto, purché l’altezza media non sia inferiore a 2,50 m.

Coperture: Le coperture dei fabbricati debbono avere una sottostante camera d’aria dell’altezza minima di 35 cm ventilata mediante
apertura verso l’esterno munita di griglie.
La camera d’aria tanto per il tetto quanto per le soffitte può essere sostituita, con l’approvazione preventiva del Comune, da uno
spessore a tre strati di materie isolanti o, se compresa tra due strati isolanti, può essere ridotta a 10 cm.
Quando le coperture sono rivestite di asfalto, questo dovrà essere protetto da un pavimento che lo difenda dal calore.

Sotterranei: I sotterranei ad uso di cucina, di magazzini, di lavatoi e simili debbono sporgere dal suolo almeno per una quarta parte della
loro altezza ed essere ben ventilati ed illuminati direttamente.
I muri ed i pavimenti di tali locali debbono essere difesi dall’umidità del sottosuolo mediante uno strato di asfalto o altra
materia isolante data alla superficie dei muri di spiccato al di sotto del piano del pavimento e mediante muri doppi o
intercapedini ben fognate e ventilate.
I sotterranei destinati ad uso di cucine debbono avere l’altezza minima libera di 3 m dal pavimento al soffitto.

Sotterranei a più piani: In via eccezionale. e su parere conforme dell’Ufficio d’Igiene, può essere concessa l’autorizzazione per la costruzione di
sotterranei a più piani nei casi di importanti edifici ad uso di alberghi, teatri, magazzini, con aperture di luce munite di vetri
praticabili sui marciapiedi del suolo pubblico, nella misura da determinarsi caso per caso e con accessi facili dall’estemo, in
numero proporzionato alla loro estensione.
La ventilazione naturale deve essere ottenuta mediante feritoie o aperture praticate esclusivamente nella proprietà privata.
L’altezza minima di ciascun piano dei sotterranei non può essere inferiore a 3 m dal pavimento al soffitto. I progetti relativi ai
sotterranei a più piani debbono, oltre ai prescritti documenti, contenere lo schema dei sistemi di illuminazione naturale e
artificiale e di ventilazione, il tipo e la descrizione dei sistemi di intercapedine e di isolamento per l’umidità, il tipo di fognatura
e il relativo schema di impianto di sollevamento delle acque nel caso in cui la fognatura stradale non permetta un deflusso
diretto.

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