Il responsabile della sicurezza nella ristrutturazione appartamento

Il committente è, secondo un orientamento giurisprudenziale costante, il “perno” della sicurezza nei cantieri: è il soggetto che decide di far realizzare l’opera e, proprio per questo, è chiamato a compiere scelte organizzative e di controllo che incidono direttamente sulla tutela di lavoratori e terzi. In termini pratici, significa che il committente non può limitarsi a “dare i lavori” e disinteressarsi di come il cantiere venga impostato: deve organizzare correttamente il processo, verificare che siano nominati i soggetti obbligatori, e pretendere che la gestione della sicurezza sia concreta, documentata e coerente con le lavorazioni reali. Questo principio è particolarmente importante nei lavori di ristrutturazione (anche di appartamenti), dove spesso si sottovaluta il fatto che, pur trattandosi di cantieri “piccoli”, i rischi restano elevati e gli obblighi non scompaiono.

Dal punto di vista normativo, il committente può adempiere direttamente ai propri compiti oppure incaricare un “responsabile dei lavori”. Il D.Lgs. 81/2008 definisce il responsabile dei lavori come il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti a lui attribuiti dal decreto (definizione dell’art. 89). In un cantiere di ristrutturazione, quindi, la figura “di riferimento” per i doveri del committente, sotto il profilo della sicurezza, è una sola: o il committente stesso, oppure il responsabile dei lavori, se la delega è effettiva e formalizzata. È però essenziale chiarire che questa scelta non è una “scappatoia”: è uno strumento organizzativo che può migliorare la gestione, ma non cancella automaticamente la posizione di garanzia del committente.

Proprio per evitare deleghe vaghe o solo “di facciata”, la nomina del responsabile dei lavori deve essere reale e soprattutto scritta. L’articolo 93 del D.Lgs. 81/2008 collega l’effetto di esonero del committente ai limiti dell’incarico conferito al responsabile dei lavori. In altre parole: la delega deve indicare chiaramente quali compiti vengono trasferiti, con quali poteri e con quali responsabilità operative; non basta dire “se ne occupa il tecnico” senza un atto formale e senza poteri coerenti con ciò che si chiede di fare. Quando la delega è carente, il rischio concreto è che, in caso di controllo o infortunio, la responsabilità torni in capo al committente perché non risulta una vera attribuzione di funzioni.

In ogni caso, anche quando la nomina è fatta correttamente, la responsabilità del committente non viene azzerata. Lo afferma in modo netto la giurisprudenza penale. La Cassazione (Sez. III penale, sentenza n. 7209 del 21 febbraio 2007) ha ribadito che il committente “rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale” alla osservanza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, e che l’eventuale effetto liberatorio della nomina opera solo nei limiti dell’incarico conferito. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che l’obbligo di nominare i coordinatori gravasse sul committente, nonostante questi avesse designato un responsabile dei lavori, perché l’obbligo (e la conseguente responsabilità penale) non risultava superato in concreto dalla delega. Il messaggio pratico è chiaro: il committente deve scegliere figure idonee, verificare che stiano effettivamente svolgendo i compiti e non “sparire” dopo aver firmato una nomina.

Un punto decisivo, spesso trascurato nelle ristrutturazioni, riguarda la nomina dei coordinatori per la sicurezza. Il D.Lgs. 81/2008 prevede che, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente (o il responsabile dei lavori) debba designare il Coordinatore per la Progettazione (CSP) e il Coordinatore per l’Esecuzione (CSE), con tempistiche precise: il CSP contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione; il CSE prima dell’affidamento dei lavori (e anche se inizialmente c’era una sola impresa ma poi ne interviene un’altra). Questo significa che, ad esempio, se in una ristrutturazione intervengono impresa edile e impiantista come imprese distinte (anche in fasi diverse), l’obbligo di nomina dei coordinatori può scattare. E se l’assetto cambia in corso d’opera (da una impresa a più imprese), l’obbligo si attiva anche se all’inizio non era previsto.

Accanto alle nomine, c’è un’altra area di responsabilità molto concreta: la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi. Non è un adempimento “burocratico”: serve ad accertare che chi entra in cantiere abbia requisiti organizzativi, contributivi e di sicurezza adeguati rispetto ai lavori affidati. Il riferimento operativo è l’art. 90 (in particolare comma 9) e l’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, che elenca la documentazione minima da acquisire e controllare. Il compito di verificare spetta al committente o, se nominato, al responsabile dei lavori: quindi non è “a carico dell’impresa”, anche se l’impresa fornisce i documenti.

In termini pratici, la verifica tecnico-professionale richiede di raccogliere e controllare almeno (per le imprese) documenti come: iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale coerente con la tipologia dell’appalto; DURC in corso di validità; DVR o autocertificazione quando ammessa; dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (art. 14 del D.Lgs. 81/2008); dichiarazione su organico medio annuo e relative denunce agli enti (INPS/INAIL/Cassa Edile quando applicabile); indicazione del contratto collettivo applicato. A seconda del tipo di affidamento e della struttura del cantiere possono poi essere necessari ulteriori elementi (ad esempio, la documentazione relativa a macchine, attrezzature, opere provvisionali e ai DPI, soprattutto per lavoratori autonomi), ma il punto centrale è che il committente deve poter dimostrare di aver fatto una verifica “prima” dell’affidamento e non “a posteriori”.

È utile anche chiarire un equivoco frequente: la nomina del responsabile dei lavori non elimina automaticamente l’obbligo del committente di vigilare sul fatto che gli adempimenti vengano davvero eseguiti. L’art. 93, infatti, collega l’esonero ai limiti dell’incarico e, in ogni caso, la prassi e la giurisprudenza evidenziano che il conferimento dell’incarico non fa venir meno ogni responsabilità del committente, soprattutto quando emergono omissioni evidenti o quando la delega non è adeguata o non è accompagnata da poteri reali. Per questo, anche quando c’è un responsabile dei lavori formalmente nominato, il committente dovrebbe mantenere un controllo “di alto livello”: pretendere evidenze documentali (nomine, piani, verifiche), richiedere aggiornamenti sull’andamento del cantiere e intervenire se emergono criticità manifeste.

Sul piano operativo, “organizzare il cantiere” dal punto di vista del committente significa almeno tre cose. Primo: impostare correttamente l’assetto dei ruoli (committente/responsabile dei lavori, eventuali coordinatori, impresa affidataria, imprese esecutrici, lavoratori autonomi) e formalizzare tutto nei tempi giusti, prima che le lavorazioni inizino. Secondo: assicurarsi che la pianificazione della sicurezza esista ed sia coerente con il cantiere reale (ad esempio, se è dovuto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, deve essere redatto e applicato; e in esecuzione devono esserci verifiche e coordinamento effettivi). Terzo: verificare l’idoneità tecnico-professionale prima di affidare i lavori e conservare traccia della verifica, perché in caso di controlli o contestazioni conta ciò che risulta documentato.

In conclusione, il committente non è soltanto “il cliente”: è un soggetto che, per legge e secondo la giurisprudenza, ha una responsabilità primaria nella sicurezza del cantiere. La delega a un responsabile dei lavori è possibile e spesso opportuna, ma deve essere scritta, specifica e concreta, e non cancella automaticamente la responsabilità del committente, che resta tenuto a scegliere soggetti idonei e a verificare che gli adempimenti essenziali vengano svolti. Per le ristrutturazioni, dove la compresenza (anche non contemporanea) di più imprese è frequente, bisogna poi prestare particolare attenzione alla corretta nomina dei coordinatori quando prevista, e alla verifica tecnico-professionale delle imprese coinvolte. In ogni caso, è sempre consigliabile che i committenti mantengano un’attenzione costante alla sicurezza degli operai e dei tecnici che stanno operando nel cantiere, perché la prevenzione non è solo un obbligo: è una tutela concreta per tutti.

Architetto Ristrutturazione