Ristrutturazioni: opere esterne dei fabbricati

Estetica degli edifici

Le fronti delle case e degli edifici in genere, prospettanti su vie o spiazzi pubblici o comunque
da queste visibili, debbono, con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle
esigenze del decoro edilizio, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee,
quanto ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione ed alle tinte.

I muri divisori, tanto nelle fabbriche esistenti quanto nelle nuove, esposti in tutto o in parte
alla pubblica vista, debbono essere decorati e sistemati in modo che sia resa visibile, attraverso
cancellate od occhiali, la vegetazione interna.
Il Sindaco, in applicazione dell’art. 1 delle Norme generali e prescrizioni tecniche per
l’attuazione del PR e di ampliamento approvato con R.D. 6 luglio 1931 n. 981, convertito in Legge
24 marzo 1932 n. 355, ha facoltà in sede di disamina preliminare dei progetti, di prescrivere linee
architettoniche e forme di decorazioni analoghe – per quanto possibile – a quelle di edifici
circostanti ovvero armonizzanti con esse, e di stabilire limitazioni e direttive intese ad ottenere
un determinato inquadramento urbanistico per le costruzioni prospettanti su importanti vie o
piazze, con particolare riguardo agli edifici da fabbricare sullo sfondo delle vie, per i quali
deve essere tenuto conto della necessità di assicurare armoniche prospettive.

Aggetti o sporgenze dei fabbricati

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico e d’uso pubblico, sono vietati:
a) aggetti e sporgenze superiori a 15 cm dall’allineamento stradale, sino all’altezza di 2,20 m dal
piano del marciapiede;
b) porte e gelosie o persiane che si aprano all’esterno ad una altezza inferiore a 2,20 m dal piano
stradale se la strada è con
marciapiede e di 4,50 m se la strada è senza marciapiede;

c) ripari o spalliere sul muro di parapetto nelle terrazze che non siano decorose.

Balconi

I balconi non possono collocarsi ad altezza minore di 3,20 m, sopra il piano del marciapiede e non
debbono oltrepassare il limite di 50 cm dal ciglio del marciapiede verso l’interno. Ove non esista
il marciapiede, l’altezza non potrà essere minore di 4,50 m dal piano stradale (18).
I balconi coperti e circondati da pareti (bow-windows), semplici o multipli, possono essere
permessi quando non si oppongano ragioni di estetica o di igiene.
Per i balconi coperti debbono osservarsi le stesse altezze prescritte per i balconi, con
l’avvertenza che l’altezza di 4,50 m va misurata in corrispondenza del punto più basso del loro
profilo.

Tanto i balconi quanto i bow-windows non debbono sporgere dal filo di fabbricazione più del decimo
della larghezza della via e, di regola, non oltrepassare la sporgenza di 1,40 m.
Nella zona di distacco minimo, l’estensione dei balconi non potrà superare il 75% della lunghezza
della facciata (19).

1. Costruzioni in aggetto sul fronte stradale. Sono ammesse solamente sulle strade, sia pubbliche
che private, aventi una larghezza non inferiore a 16 m.
L’aggetto non potrà essere spiccato ad altezza inferiore a 4,50 m dal piano stradale, con
avvertenza che tale altezza va misurata in corrispondenza del punto più basso dell’aggetto stesso
(e cioè dove la strada si trova a quota più elevata).

La sporgenza massima dell’aggetto non dovrà essere superiore a 1/20 della sezione stradale ed in
ogni caso a 1,40 m.
La lunghezza della fronte della costruzione in aggetto non dovrà superare nel suo complesso la metà
della fronte a filo stradale dell’edificio (agli effetti di tale misura non dovrà considerarsi come
fronte utile quella determinata da eventuali costruzioni accessorie ad un sol piano a filo stradale
che sorgesse in prosecuzione dell’edificio principale).
La costruzione in aggetto dovrà essere contenuta nell’inclinata di cui all’art. 19 del RE.

2. Costruzioni in aggetto su distacchi. Per quella porzione di zona di distacco che eccedesse i
limiti minimi stabiliti dal RE e dalle Norme tecniche per l’attuazione del PR, non vi è alcun
limite per le costruzioni in aggetto, salvo quanto stabilito nell’ultimo comma del presente
paragrafo (così modificato con DCC n. 108 del 6 febbraio 1952).
Qualora invece le costruzioni in aggetto dovessero invadere la zona dei distacchi minimi
consentiti, l’aggetto non dovrà superare in sporgenza il decimo della distanza fra il fronte del
fabbricato al limite del distacco minimo ed il confine di proprietà. La fronte della costruzione in
aggetto non potrà superare la terza parte di ciascun fronte dell’edificio.

L’aggetto non potrà essere spiccato ad altezza inferiore a 4 m dal marciapiede che circonda
l’edificio con l’avvertenza che tale altezza va misurata in corrispondenza del punto più basso
dell’aggetto stesso (cioè dove tale marciapiede si trova a quota più elevata, naturalmente sul
prospetto considerato).
Le stesse norme di cui ai due commi precedenti si applicheranno anche ai distacchi dal filo
stradale imposti, per taluni isolati intensivi e semintensivi, dai Piani particolareggiati di
esecuzione che a tale scopo vincolano a zone di rispetto una striscia lungo le strade di Piano
regolatore.

Nelle zone a destinazione estensiva (villini, villini signorili, ecc.), e qualora la costruzione in
aggetto superi l’altezza di un piano, la superficie della costruzione stessa, verrà computata nella
superficie coperta fabbricabile nel lotto (100 m2 + 1/5 per la destinazione a villini, 1/6 per la
destinazione a villini signorili, ecc.)

3. Indipendentemente dalle su esposte limitazioni il Comune avrà facoltà di ridurre o di vietare
addirittura le costruzioni in aggetto, in tutti quei casi in cui ritenesse che le costruzioni
stesse arrecherebbero pregiudizio alle esigenze estetiche o di tutela ambientale.

4. Le costruzioni in aggetto saranno tassativamente vietate in tutti gli edifici ricadenti in
quella parte della zona centrale della città compresa tra piazza del Popolo, via del Babuino,
vicolo del Borghetto, via Sistina, via Quattro Fontane, via XX Settembre, via XXIN Maggio, via IN
Novembre, via S. Eufemia, via dei Fori Imperiali, via del Tulliano, via del Foro Romano, via S.
Teodoro, via dei Cerchi, piazza Bocca della Nerità, Lungotevere Aventino, ponte Sublicio, piazza di
Porta Portese, via delle Mura Portuensi, viale di Trastevere, viale Glorioso, via Dandolo, via
Morosini, via Goffredo Mameli, via Garibaldi, via della Lungara, piazzale della Rovere, via dei
Penitenzieri, borgo S. Spirito, largo Alicorni, piazza Rusticucci, largo del Colonnato, via di
Porta Angelica, piazza del Risorgimento, via Stefano Porcari, via Giovanni Nitelleschi, via delle
Fosse di Castello, ponte Sant’Angelo, Lungotevere Tor di Nona, Lungotevere Marzio, Lungotevere in
Augusta, Lungotevere Arnaldo da Brescia, via Luisa di Savoia, piazzale del Popolo (20).

Caratteristiche dei muri di prospetto e delle recinzioni

I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale, debbono essere rivestiti con pietra naturale o
artificiale, per l’altezza non minore di 1 m , dal piano del marciapiede.
Le aree fronteggianti vie o piazze aperte al traffico devono essere recinte con muro o cancellata.

I muri di cinta aventi carattere definitivo posti sulle linee delle vie o piazze sistemate o in via
di sistemazione, devono avere carattere decoroso, intonato all’ambiente e con zoccolo in pietra
naturale o artificiale.

La suddetta prescrizione si applica anche ai muri di divisione dei giardini e dei cortili visibili
dalle vie pubbliche o soggette a pubblico transito.
L’altezza massima dei muri divisori interni nelle zone estensive e semi-estensive non può superare
1,80 m salva la facoltà di sovrapporre reti metalliche o cancellate.

Deflusso delle acque pluviali – Fognoli

Le acque pluviali provenienti dalla copertura di fabbricati debbono essere addotte in apposite
canalizzazioni, di ampiezza proporzionata alla superficie della copertura stessa.

Dette acque debbono successivamente essere convogliate nella fognatura pubblica, secondo quanto
prescritto dall’art. 11 del
«Regolamento per gli allacci e gli scarichi nelle fognature del Comune di Roma».
La porzione inferiore delle canalizzazioni verticali addossata ai muri fronteggianti strade
pubbliche deve essere, per l’altezza non inferiore a 2 m a partire dal suolo, di materiale
resistente e sotto traccia, in modo da non fare aggetto, a meno che detta
porzione inferiore sia collocata in un angolo rientrante del muro, nel quale caso non è necessario
porla sotto traccia.

 

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