Sostituzione di finestre comprensive di infissi

Cosa vuol dire finestre comprensive di infissi? Finestre comprensive di infissi significa finestre insieme ad avvolgibili o scuri esterni o a persiane.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi “trainati” rientrano quelli di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (ecobonus), se eseguiti
congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale elencati nel comma 1, e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

Tra gli interventi in questione rientra anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi.
Qualora la sostituzione sia effettuata nell’ambito di interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell’Edilizia – considerato che i predetti interventi possono comportare il cambiamento del numero, delle dimensioni, della posizione e dell’orientamento degli infissi stessi e tenuto conto che in questi casi il principio di risparmio
energetico tra la situazione ante e post intervento è garantita dal rispetto delle prescrizioni previsti dal decreto interministeriale “Requisiti Minimi”, il quale assimila gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione a “nuove costruzioni” (cfr. punto 1.3 dell’Allegato 1) – è possibile avvalersi del Superbonus valorizzando la sola situazione finale. Pertanto, nei limiti di spesa previsti dalla norma, la detrazione spetta anche qualora nell’ambito dell’intervento di demolizione e ricostruzione siano modificati il numero, le dimensioni, la posizione e l’orientamento degli infissi. Ciò comporta, tra l’altro, che, ai fini della asseverazione di cui al comma 13 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, nella scheda descrittiva – predisposta secondo il modello allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. “decreto Asseverazioni”)

  • devono essere indicate le informazioni relative alla situazione post intervento.

Nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, considerando che, anche ai fini del Superbonus (così come ai fini dell’ecobonus), l’agevolazione spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti, e non anche nei casi di nuova installazione, è possibile fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.

Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi – che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale – sarà possibile fruire della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16- bis del TUIR attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.

Fonte: ADE Circolare n. 23 del 23/06/2022

Requisiti tecnici dell’intervento

  • L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione).
  • Il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
  • I valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 5
  • I valori di trasmittanza termica finali (Uw), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:
    ✓ inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
    ✓ inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

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