Gli interventi del superbonus 110% possono essere realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata: non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo degli immobili. La modifica è operativa dal 1° giugno 2021 con l’entrata in vigore del decreto Semplificazioni e ha l’obiettivo di ridurre i tempi per l’avvio dei cantieri.
Con il Decreto Legge n. 77/2021 viene modificato il comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio:
“13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”
Definizione di Stato legittimo
Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare (art. 9-bis del Dpr 380 del 2001) è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
Con il decreto Semplificazioni si modifica il comma 4 dell’art. 119 e si introduce la possibilità di accedere alla detrazione del 110% per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e fatti congiuntamente a quelli antisismici. Gli interventi sono quelli previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, anche nel caso in cui siano effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.
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