A Maggio entreranno in vigore le nuove norme antincendio per i condomini

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Norme antincendio per i condomini

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio, il nuovo Decreto 25 gennaio 2019 sulle norme di sicurezza antincendio entrerà in vigore a partire dal prossimo 5 maggio e tutti gli edifici di civile abitazione esistenti a questa data dovranno allinearsi alle disposizioni riportate nel nuovo Decreto.

Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato al’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;

b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);

c) evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto sono adeguati alle disposizioni del decreto entro i seguenti termini:

a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;

b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.

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