Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto

RISTRUTTURAZIONI 110%

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, i soggetti che sostengono, negli anni
2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al paragrafo successivo possono optare,
in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo
    massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e
    servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato
    sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con
    facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di
    credito e gli altri intermediari finanziari
  • b) per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad
    altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di
    successive cessioni.

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori
che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di
due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve
riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in
compensazione attraverso il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa
ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La
quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni
successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e
contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il
limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi
.
Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di
debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro
.
La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o
    d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

LE REGOLE PER L’OPZIONE

Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, anche
avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni18
saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto

L’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per
gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici
  • riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre
    comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus
    . L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 202023
  • installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

 

Fonte delle notizie riportate in questa pagina Agenzia delle Entrate Luglio 2020

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